Il sindaco della cittadina arabo-normanna, Vincenzo Carbone, è stato dichiarato decaduto dal Tribunale civile di Matera. Il collegio composto dai giudici Giuseppe Disabato (presidente relatore), Tiziana Caradonio e Laura Marrone, infatti, con l’ordinanza 6994-19, resa ieri, ha accolto il ricorso di Antonio Lopardi, il quale aveva chiesto la pronuncia del Tribunale ritenendo sussistente, in capo al primo cittadino, un motivo di incompatibilità alla carica di sindaco.
Il Tribunale, dunque, ha riconosciuto che avere due nipoti nella cooperativa che gestisce il servizio comunale di macellazione del bestiame, uno con la carica di presidente, l’altro con quella di vice e di membro del consiglio di amministrazione, integra gli estremi di una delle cause di incompatibilità previste e regolate dall’articolo 61, comma 1 bis, del Tuel (Testo unico degli enti locali) che dispone: “Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di Provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore”. Stante il grado di parentela in linea collaterale di terzo grado tra Carbone e i predetti nipoti, quindi, il collegio ha condiviso l’interpretazione data dal ricorrente alla norma sopra richiamata, considerato «che non solo l’interpretazione letterale della stessa appare, di per sé, sufficiente ad individuarne, in modo preciso ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, ma anche il criterio logico-sistematico, considerando le altre norme previste nel Tuel in materia d’incompatibilità».
Adesso sarà il vicesindaco Martelli a traghettare il comune fino alle prossime elezioni, se la sentenza non sarà annullata.
Il Tribunale, dunque, ha riconosciuto che avere due nipoti nella cooperativa che gestisce il servizio comunale di macellazione del bestiame, uno con la carica di presidente, l’altro con quella di vice e di membro del consiglio di amministrazione, integra gli estremi di una delle cause di incompatibilità previste e regolate dall’articolo 61, comma 1 bis, del Tuel (Testo unico degli enti locali) che dispone: “Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di Provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore”. Stante il grado di parentela in linea collaterale di terzo grado tra Carbone e i predetti nipoti, quindi, il collegio ha condiviso l’interpretazione data dal ricorrente alla norma sopra richiamata, considerato «che non solo l’interpretazione letterale della stessa appare, di per sé, sufficiente ad individuarne, in modo preciso ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, ma anche il criterio logico-sistematico, considerando le altre norme previste nel Tuel in materia d’incompatibilità».
Adesso sarà il vicesindaco Martelli a traghettare il comune fino alle prossime elezioni, se la sentenza non sarà annullata.
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